CORONAVIRUS FASE 2 - A VIMODRONE E IN LOMBARDIA

Le nuove regole dal 18 maggio

 LE NOVITA’ DAL 18 MAGGIO 2020, A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM 17 MAGGIO 2020, DELL’ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N. 547 DEL 17 MAGGIO 2020 E DELLE ORDINANZE SINDACALI N. 44   DEL 18 MAGGIO 2020 E N. 46 DEL 19 MAGGIO 2020, NONCHE’ DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI N. 41 E 42 DEL 15 MAGGIO 2020

SPOSTAMENTI

Nella stessa Regione

A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

In Lombardia sono consentiti gli spostamenti verso le secondo case o per raggiungere le proprie imbarcazioni e vengono eliminate le limitazioni alla navigazione lacuale e fluviale.

Tra Regioni diverse

Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Da e per l’estero

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

Divieto di mobilità per chi è in quarantena

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed è confermata la regola del distanziamento di un metro tra persone.

MASCHERINA

L’Ordinanza Regionale n. 547,  conferma l’0bbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento idoneo a proteggere naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

Sono esclusi i bambini sotto i 6 anni e le persone con disabilità non compatibili con la mascherina.

FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E AREE GIOCO

E’ confermata la chiusura dei parchi pubblici sotto elencati, che per caratteristiche strutturali non consentono il loro utilizzo nel rispetto delle prescrizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020, con l’elevato rischio di creare assembramenti:

  • Parco Loi;
  • Parco di via Diaz;
  • Parco di via Padana Superiore 30;
  • Parco di via Cattaneo;
  • Parco via F.lli Rosselli.

E’ confermato il divieto   di utilizzo di tutte le aree attrezzate a gioco e le aree fitness presenti sul territorio comunale.

AREE CANI

E’ consentito l’accesso all’area cani del parco Torri. L’accesso è contingentato a un massimo di 3 (tre) persone alla volta con una permanenza consentita nell’area, sia per la persona sia per l’animale, di 30 minuti.

E’ consentito l’accesso alle aree cani di parchi Quasimodo, Martesana, Baiacucco e Resistenza/Repubblica. L’accesso è contingentato a un massimo di 4 (quattro) persone alla volta con una permanenza consentita nell’area, sia per la persona sia per l’animale, di 30 minuti.

CIMITERO COMUNALE

E’ consentito l’accesso al cimitero comunale dalla sola via delle Rimembranze. L’accesso al pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, articolo 1 comma 8, primo periodo, D.L. 16/05/2020 n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La ditta che ha in gestione il cimitero comunale è incaricata di far osservare la presente disposizione e se necessario è autorizzata a sospendere temporaneamente l’accesso all’area, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

PIATTAFORMA ECOLOGICA

E’ consentito l’accesso alla piattaforma ecologica comunale nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento, articolo 1 comma 8, primo periodo, D.L. 16/05/2020 n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La ditta che ha in gestione la piattaforma ecologica comunale è incaricata di far osservare le presenti disposizioni e se necessario è autorizzata a sospendere temporaneamente l’accesso all’area, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

MERCATO SETTIMANALE

Nelle giornate di Venerdì 22  e venerdì 29 maggio 2020, si svolgerà il mercato settimanale, che vedrà la presenza di tutte le bancarelle alimentari e non alimentari e sarà allestito nei parcheggi di via XI Febbraio e nel parcheggio di via Matteotti/Cadorna, nel rispetto  delle prescrizioni dettate dall’Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 e dell’Ordinanza Sindacale n. 46 del 19 maggio 2020.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli operatori e dei cittadini che vi si recheranno, l’accesso alle aree del mercato sarà contingentato e verrà misurata la temperatura corporea prima di accedere alla stessa.

L’orario di vendita per entrambe le aree sarà dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

PULIZIA STRADE

Da lunedì 25 maggio 2020 sono di nuovo in vigore i divieti di sosta per pulizia strade, che erano stati temporaneamente sospesi nel periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria.

SOSTA A PAGAMENTO AREA BLU 1 E AREA BLU 2 

Da lunedì 1 giugno 2020 sarà riattivata la sosta a pagamento nell’Area Blu 1 e Area Blu 2 che era stata temporaneamente sospesa nel periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria.

Per approfondimenti consultare gli allegati:

DPCM_17_MAGGIO_2020

ALLEGATI_DPCM_17_MAGGIO_2020

Ordinanza_Regione_Lombardia_547_17_maggio_2020

Ordinanza_Sindacale_44_18_maggio_2020

Ordinanza_Sindacale_46_19_maggio_2020

Ordinanza_Dirigenziale_41_15_maggio_2020

Ordinanza_Dirigenziale_42_15_maggio_2020