CORONAVIRUS "FASE3": MISURE IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2020

I provvedimenti che disciplinano la “FASE 3” sono il DPCM 11 giugno 2020 e l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020, che integra le misure approvate dal citato DPCM.
Le disposizioni, per quanto concerne la Regione Lombardia sono valide da lunedì 15 giugno fino a martedì 30 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
Ripartono dal 15 giugno le seguenti attività:
  • spettacolo, cinema e teatri, sia al chiuso che all’aperto
  • sagre locali
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza (centri estivi)
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
Confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
In base a quanto disposto dal DPCM dell’11 giugno sono consentite le competizioni sportive senza pubblico, ad eccezione delle discipline ‘di contatto’ .
Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali simili, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
Restano inoltre vietati, fino al 30 giugno 2020, gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Gran Bretagna, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 566 conferma, fino al 30 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.
Qui l’elenco completo delle attività che saranno attive dal 15 giugno nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 566 del 12 giugno 2020 ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’:
  • Ristorazione
  • Stabilimenti balneari e spiagge
  • Attività ricettive e locazioni brevi
  • Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
  • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
  • Uffici aperti al pubblico
  • Piscine
  • Palestre
  • Manutenzione del verde
  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  • Attività fisica all’aperto
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  • Aree giochi per bambini
  • Circoli culturali e ricreativi
  • Formazione professionale
  • Spettacoli
  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • Professioni della montagna
  • Guide turistiche
  • Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
  • Strutture termali e centri benessere
  • Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
Per tutti gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza regionale n. 566, rimane valido quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.
In sintesi le principali regole che caratterizzano la “FASE 3” in Lombardia e a Vimodrone sono così riassunte:

SPOSTAMENTI

In base a quanto previsto dal DPCM dell’11 giugno è prevista la quarantena per chi proviene dall’estero, eccetto per i cittadini dei Paesi Ue, dell’area Schengen, del Regno Unito, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano, per il personale viaggiante, diplomatico, sanitario, per i lavoratori transfrontalieri.

Chi entra in Italia per lavoro, urgenza o per motivi di salute, così il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative, non deve sottoporsi alla quarantena se resta per un periodo inferiore a 5 giorni.

Fino al 30 giugno i viaggi sono consentiti solo da e per i Paesi Ue, Schengen, Regno Unito, Vaticano, San Marino, Principato di Monaco e Andorra.

Per le persone sottoposte a quarantena, o che presentano sintomi da infezione respiratoria o febbre maggiore di 37.5 °C, resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.

MASCHERINA

In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. La mascherina è obbligatoria per i bambini a partire dai sei anni d’età, non è obbligatoria per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.

Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa. Rimane obbligatorio l’utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell’attività fisica e l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale.

AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E AREE GIOCO

Sono aperti e fruibili  i parchi  pubblici sotto elencati, precedentemente sottoposti a limitazioni:

Parco Loi;

Parco di via Diaz;

Parco di via Padana Superiore 30;

Parco di via Cattaneo;

Parco via F.lli Rosselli.

Ritornano disponibili  tutte le aree attrezzate a gioco e le aree fitness presenti sul territorio comunale.

L’ingresso nei parchi e nelle aree gioco e fitness è consentito    a    persone   senza sintomatologia       da    infezione respiratoria   e    febbre    e  non soggette a misure di quarantena (art. 1 DPCM 11 giugno 2020), ed è inoltre subordinato ai seguenti obblighi:

  • Indossare la mascherina. (art. 1 Ordinanza Regionale n. 566 del 12 giugno 2020)*
  • Mantenere la distanza interpersonale di  almeno  1 metro (Allegato 1 Ord. Regionale n. 566 del 12 giugno 2020)
  • Evitare assembramenti (Allegato 1 Ordinanza  Regionale n. 566 del 12 giugno 2020)

*L’obbligo della mascherina non è previsto per i bambini e le bambine di età inferiore a sei anni.

AREE CANI

E’ consentito l’accesso all’aree cani presenti sul territorio comunale con le seguenti prescrizioni:

  • L’ingresso  è consentito    a    persone   senza sintomatologia       da    infezione respiratoria   e    febbre    e  non soggette a misure di quarantena (art. 1 DPCM 11 giugno 2020)
  • Indossare la mascherina. (art. 1 Ordinanza Regionale n. 566 del 12 giugno 2020)
  • Mantenere la distanza interpersonale di  almeno  1 metro (Allegato 1 Ordinanza Regionale n. 566 del 12 giugno 2020)
  • Evitare assembramenti (Allegato 1 Ordinanza  Regionale n. 566 del 12 giugno 2020)

ATTIVITA’ FISICA E SPORTIVA

Il DPCM 11 giugno 2020 prevede che a decorrere dal 25 giugno 2020 sia consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

CIMITERO COMUNALE

E’ consentito l’accesso al cimitero comunale . L’accesso al pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

PIATTAFORMA ECOLOGICA

E’ consentito l’accesso alla piattaforma ecologica comunale nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento,  nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ E MARTEDI’

I mercati settimanali previsti nelle giornate di martedì e venerdì verranno svolti con modalità ordinaria fermo restando le seguenti prescrizioni e obblighi:

  • L’ingresso nell’area mercato  è consentito    a    persone   senza sintomatologia       da    infezione respiratoria   e    febbre    e  non soggette a misure di quarantena (art. 1 DPCM 11 giugno 2020)
  • Indossare la mascherina. (art. 1 Ordinanza Regionale n. 566 del 12 giugno 2020)
  • Mantenere la distanza interpersonale di  almeno  1 metro (Allegato 1 Ordinanza Regionale n. 566 del 12 giugno 2020)
  • Evitare assembramenti (Allegato 1 Ordinanza Regionale n. 566 del 12 giugno 2020)

MISURE DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO

Le nuove misure di sicurezza previste dall’Ordinanza Regionale n. 538  del 30 aprile 2020 si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NNC) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale.

  • A bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine. È cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana.
  • I sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili;
  • Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno;
  • Gli ascensori della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono destinati in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità;
  • È sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica.

Le misure previste sono valide dal 4 maggio al 31 agosto.

CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE

L’accesso ai luoghi di culto deve essere contingentato in modo da evitare qualsiasi assembramento all’interno dell’edificio e nei luoghi annessi.

L’accesso ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche deve avvenire indossando la mascherina o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca. L’accesso non è consentito a coloro che nei giorni precedenti sono stati in contatto con persone positive al Covid-19, a persone che mostrano sintomi influenzali/respiratori o con temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

Tutti i luoghi di culto devono essere igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione. Nel caso in cui il luogo non sia idoneo alle celebrazioni liturgiche, le celebrazioni potranno essere tenute all’aperto, sempre nel rispetto di quanto indicato negli Allegati al DPCM 11 giugno 2020.

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE

In allegato all’Ordinanza regionale n. 566 del 12 giugno 2020, Regione Lombardia ha aggiornato le linee guida contenenti gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività.

Per approfondimenti consultare gli allegati:

DPCM_11_GIUGNO_2020

ALLEGATI_DPCM_11_GIUGNO_2020

Ordinanza_Regione_Lombardia_n_566_del_12_giugno_2020

ALLEGATO_1_ORDINANZA_REGIONALE_566

Ordinanza_Regione_Lombardia_538_30_aprile_2020