LA LOMBARDIA TORNA IN ZONA ARANCIONE.

Si informa la cittadinanza che in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, a partire da lunedì 1° marzo la Lombardia è collocata in “zona arancione”.

Secondo le disposizioni di cui al DPCM del 14 gennaio 2021,  per il contenimento del contagio, è consentito spostarsi all’interno del proprio comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.

Gli spostamenti verso altri comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO

Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita.

All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata ubicata all’interno dello stesso comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Con il  Decreto Legge n. 15  del 23 febbraio 2021 è confermato, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

È possibile raggiungere le seconde case solo per coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima dell’entrata in vigore del DL 14 gennaio 2021 n. 2. La casa di destinazione non deve comunque essere abitata da altre persone non appartenenti al nucleo familiare.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

 

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI, NEGOZI E SERVIZI DISPONIBILI

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle regioni per il commercio al dettaglio in sede fissa.

Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli riportati all’Allegato 9 del DPCM del 14 gennaio, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”

BAR, RISTORANTI, DELIVERY E ASPORTO

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar e per enoteche e altre attività commerciali al dettaglio di vendita di sole bevande (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22.00 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

 

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