Coronavirus: da lunedì 15 marzo 2021 la Lombardia è collocata in “zona rossa”.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, recante “- Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19”, da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in “zona rossa”.

Inoltre, per effetto del Decreto-legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.

SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sono vietati gli spostamenti da una Regione all’altra.

È consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

In base al Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, nei giorni 3, 4 e 5 aprile è consentito lo spostamento all’interno della propria regione e verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, fra le ore 5.00 e le ore 22.00, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (oltre ai minori di 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

BAR E RISTORANTI

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.

Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle18.

ATTIVITA COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

Rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari e le altre attività di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM 14 gennaio 2021. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.

Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione delle lavanderie, tintorie e servizi pompe funebri, (Allegato 24 – Servizi per la persona del DPCM 14 gennaio 2021).

Chiusi barbieri e parrucchieri.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sospese le attività nei centri sportivi.

Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale

Per approfondimenti si rimanda a:

Si allega: