Ordinanza ministeriale in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Nuove disposizioni contenute nell'Ordinanza ministeriale e altre informazioni su Green Pass ed obbligo vaccinale

COVID 19

Dal 1^ maggio sono in vigore le nuove disposizioni in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Le novità introdotte dall’Ordinanza Ministeriale sono:

– obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

  • per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
    • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
    • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
    • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
    • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

– la mascherina resterà obbligatoria per lavoratori, ospiti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, per le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani.

– le mascherine non saranno più obbligatorie in tutti gli altri casi ma è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

– non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina,
  • le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

– Green Pass non più richiesto dal 1° maggio

Il certificato verde  “base” (vaccinazione, guarigione o tampone negativo) continuerà a essere necessario per i viaggi all’estero, ma non sarà più richiesto in Italia. L’unica eccezione sono le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il super green pass fino al 31 dicembre.

– obbligo vaccinale fino al 15 giugno per over 50

L’obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino al 15 giugno per insegnanti e personale scolastico, forze dell’ordine e in generale tutti i cittadini dai 50 anni in su (pena multa di 100 euro). Anche per queste categorie cessa ad ogni modo dal 1° maggio l’obbligo di green pass base (in vigore fino al 30 aprile) per lavorare. Il vaccino continuerà a essere obbligatorio fino al 31 dicembre soltanto per i medici, infermieri, personale sanitario e delle Rsa. E solo per loro la vaccinazione costituirà fino ad allora requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

– stop al modulo Plf

Da segnalare anche che il Ministro della Salute ha firmato l’Ordinanza sui viaggi esteri in cui la novità riguarda il Passenger locator form (Plf) che dal 1° maggio non sarà più necessario. Si tratta del modulo utilizzato dalle Autorità Sanitarie per i viaggi fuori dal territorio nazionale.

Per visionare l’intera Ordinanza cliccare QUI