COVID-19: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PROROGA LO STATO DI EMERGENZA.

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 2020 CON LE MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020″.

Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 7 ottobre, entra in vigore oggi.

In particolare il Decreto proroga al 15 ottobre le misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 7 settembre 2020 e proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il decreto introduce, anche, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed estende il periodo di utilizzo dell’App Immuni.

COSA PREVEDE IL NUOVO DECRETO DEL GOVERNO? TUTTE LE INFO UTILI

Dal 8 ottobre 2020, l’uso della mascherina diventa obbligatorio in tutta Italia all’aperto e al chiuso, anche se con alcune eccezioni.

Il decreto legge 7 ottobre 2020 — assunto a seguito delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico — prevede  che i cittadini devono avere sempre con sé la mascherina.

In caso di mancato rispetto delle regole previste nel citato decreto legge sono previste multe da 400 a 1.000 Euro.

UTILIZZO MASCHERINE

Quando esco di casa devo portare con me la mascherina?

  •  Sì, la mascherina va sempre  portata con sé.

Se passeggio in un centro abitato devo indossare la mascherina?

  • Sì, ogni volta che ci  si avvicina ad una persona non convivente. 

Se passeggio in una zona isolata devo indossarla?

  • No, ma bisogna  indossarla prontamente se si incontrano altre persone.

Se mi fermo per strada o in una piazza devo indossarla?

  • Sì, il decreto legge prevede l’«obbligo di indossarla in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi».

Che cosa devo fare se prendo un mezzo pubblico?

  • Alla fermata e poi a bordo del mezzo pubblico bisogna sempre indossarla.

Se vado in macchina devo indossarla?

  • No, se si è  soli a bordo della veicolo  o con i congiunti. Sì, va sempre indossata  se a bordo del veicolo si trasportano persone anche familiari ma non conviventi. Analogo comportamento vale per le moto. Non deve essere indossata se si va in bicicletta.

Se faccio attività motoria devo usarla?

  • No, non deve essere indossata, tranne nei casi in cui  non si riesca a mantenere la distanza di 2 metri dalle altre persone.

Se entro nei negozi devo usarla?

  • Sì, va indossata obbligatoriamente.

Al ristorante o al bar devo usarla?

  • Al ristorante la mascherina si deve indossare quando non si è seduti al tavolo, mentre  al bar deve essere indossata prima e dopo la consumazione di cibo e bevande, fermo restando l’obbligo di mantenere la distanza di un metro dagli altri clienti.

I minori devono indossarla?

  • Sì, è obbligatoria dai 6 anni in su.

Le persone con disabilità devono indossarla?

  • Sono esentati coloro che hanno patologie o disabilità incompatibili con la copertura di naso e bocca e «coloro che per agire con loro abbiano la stessa incompatibilità».

Deroghe alle Regioni

Il Decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. E’ previsto che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative. In tal caso è prevista una “intesa” con il ministro della Salute.

Proroga del Dpcm del 7 settembre 2020

Nelle more dell’adozione di un nuovo Dpcm successivo all’introduzione delle nuove norme, viene prorogata la vigenza del Dpcm del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020.

Proroga delle disposizioni già in vigore

Sono prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

App Immuni

Ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, è prevista l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e viene esteso il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

Fonte Ministero della Salute

Decreto Legge 7 ottobre 2020

Delibera proroga stato di emergenza

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