EMERGENZA CORONAVIRUS - LE PRINCIPALI MISURE RESTRITTIVE PER RISPONDERE ALLA CRESCITA DEI CONTAGI CONTENUTE NEL DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Le norme sono in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre

Il DPCM 3 novembre 2020 prevede misure differenziate in base a tre scenari, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più restrittive in base all’andamento della pandemia:

  1. Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (con misure ulteriori ancor più restrittive);
  2. Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (con alcune misure più restrittive rispetto a quelle standard);
  3. Resto del territorio con misure standard.
  • Le restrizione e allentamenti su base territoriale dipendono dal coefficiente di rischio come risultato del monitoraggio di 21 parametri oggettivi.
  • Gli ingressi e le uscite delle regioni e delle province autonome dai tre scenari saranno decisi con ordinanza del Ministero della Salute (efficacie per un minimo di 15 giorni) e dipenderanno dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione.

Con ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 la Lombardia è stata collocata  in zona Rossa, pertanto  da domani, 6 novembre 2020 scattano le misure per le aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto (zone Rosse).

Ecco le principali indicazioni.

LIMITE AGLI SPOSTAMENTI

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

SOSPENSIONE  ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E MERCATI

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie

BAR E RISTORANTI

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

SPORT

  • Vietate le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto.
  • È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale

SCUOLA: IN PRESENZA ASILI, ELEMENTARI E I MEDIA

  • Le lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima media. Le altre scuole superiori, seconda e terza media – dovranno svolgere le lezioni solo a distanza.

SMART WORKING

  • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

DPCM 3 NOVEMBRE 2020 E ALLEGATI

Ordinanza Ministero della Salute del 4 novembre 2020

Domande_frequenti_DPCM_3_Novembre_2020

Modello_autocertificazione_per_spostamenti